Iperammortamento, Impresa 4.0 (era Industria 4.0)
La legge di Bilancio 2018 conferma il supporto alle imprese per favorire lo sviluppo e la diffusione di processi di trasformazione tecnologica e digitale in base al "Piano Impresa 4.0”.
L’Italia è il secondo paese europeo per valore aggiunto manifatturiero e uno tra i principali al mondo. Con l’avvento della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, grazie alla diffusione di nuove tecnologie (digitali e non), il comparto industriale sta vivendo una profonda trasformazione dei meccanismi attraverso cui ha storicamente prodotto valore, innovazione e benessere.
Piano Nazionale Impresa 4.0
Il Governo ha emanato il “Piano Nazionale Industria 4.0, ora Impresa 4.0, 2017-2020”, per sostenere il processo di trasformazione delle imprese italiane e cogliere le opportunità offerte da questa rivoluzione.
La Legge di Bilancio 2018 conferma il supporto alle imprese previsto dalla Legge di Bilancio 2017 con alcune modifiche e integrazioni:
- la proroga del superammortamento sugli acquisti di beni strumentali avvenuti entro il 31 dicembre 2018 e consegnati entro il 30 settembre 2019,
- confermata la maggiorazione del 150% (iperammortamento) sul costo di acquisto di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, ora Impresa 4.0, (v. elenco sub. Allegato A di tale legge), effettuati entro il 31 dicembre 2018 e consegnati entro il 31 dicembre 2019;
- l’introduzione di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisto beni strumentali immateriali nuovi (alcuni software, sistemi IT e attività di system integration, indicati nell’allegato B della legge di bilancio) per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento. L’allegato B è stato integrato con tre nuove voci relative ai software per la realtà immersiva, la logistica e l’e-commerce.
- E’ stata inoltre introdotta, dalla Legge di Bilancio 2018, la possibilità di sostituire, durante il periodo dell’ammortamento, il bene originario che fruisce dell’iperammortamento con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori del bene originario. Per il nuovo bene deve venir effettuata l’attestazione di conformità secondo le regole in vigore.
Le aziende che vorranno usufruire dell'iperammortamento per aumentare la quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile per i beni aventi un costo unitario di acquisizione superiore a 500 mila euro, dovranno presentare una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
Per gli investimenti di valore inferiore ai 500.000€, l’attestazione di conformità non è un obbligo ma costituisce garanzia di tutela degli imprenditori, per evitare potenziali contenziosi relativi a inconguenze rispetto a quanto richiesto dalla Legge di Bilancio.
I servizi offerti da DNV per l'Iperammortamento
DNV, grazie ad esperti qualificati, è in grado di fornire alle aziende i seguenti servizi:
- Assessment Pre-Attestazione che prevede il rilascio di un Report di valutazione che indica se l’investimento previsto ricade tra quelli coperti dai benefici fiscali,
- Attestazione di Conformità per investimenti sopra i 500 mila euro come previsto dalla Legge di Bilancio 2018,
- Attestazione per investimenti sotto i 500 mila euro: fornisce un'ulteriore garanzia all’organizzazione che deve produrre la dichiarazione del legale rappresentante.
- il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- la raccolta delle informazioni preliminari relative al bene oggetto della valutazione;
- la verifica della fattibilità del rilascio dell'attestazione;
- l’Esame Documentale: analisi della documentazione tecnica per la verifica dei requisiti tecnici posseduti dal bene. L’attività documentale deve essere svolta e completata positivamente prima della programmazione della successiva Verifica di Interconnessione;
- la Verifica di interconnessione: verifica del bene all’interno del sistema produttivo in cui esso è inserito; questa fase viene condotta quando il bene è installato, è pienamente operativo ed è interconnesso;
- il rilascio dell’Attestazione di Conformità e dell’Analisi Tecnica a conclusione positiva della valutazione.